Art. 14.
(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle province).

      1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

          a) possibilità di trasformare l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in tributo proprio delle province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote vigenti nella misura del 20 per cento;

          b) revisione dell'elenco dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione di uno o più dei tributi

 

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ivi indicati ad altri livelli di governo;

          c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.